Art. 19.
(Funzionamento e regolamenti dell'ACS).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Tali procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma 1

 

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sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.